Collegi elettorali dell’Italicum. Un puzzle partigiano che rischia di ridisegnare gli assetti politici territoriali

Non c'è solo la questione sulla “Venezia Giulia” nello schema di decreto legislativo che definisce i nuovi collegi elettorali previsti dall’Italicum che contiene i nuovi collegi elettorali plurinominali previsti dalla nuova legge elettorale (52/2015) che dal 1 luglio 2016 sarà la nuova legge per l’elezione della Camera dei deputati. Si tratta, ma solo in apparenza, di un’operazione tecnica tanto che il grosso del lavoro di composizione dei collegi viene gestito da una specifica commissione tecnica nominata con decreto del presidente del Consiglio Renzi il 5 giugno scorso, presieduta dal presidente dell’Istat e composta da dieci esperti. La commissione ha formulato una proposta, correlata da una corposa relazione che ha messo in fibrillazione molti territori del Paese perchè di tecnico c'è poco, in realtà tutto è invece molto politico perché il ridisegno dei collegi è una pratica utilizzata per rafforzare o indebolire alcuni gruppi elettorali, un vestitino disegnato su misura a secondo dei flussi di voti in alcune zone atti , magari a far scattare quorum o rafforzare future candidature. Il governo ora ha qualche settimana per accettare la proposta della commissione oppure per approvarne una diversa di propria iniziativa, ma è inutile illudersi che certe manovre alla fine non passeranno. Secondo la proposta arrivata sul tavolo di Renzi, i nuovi cento collegi plurinominali sono suddivisi tra diciotto regioni. Il Trentino Alto Adige è invece diviso in otto collegi uninominali e la Val d’Aosta è costituita da un solo collegio uninominale. La regione con il numero maggiore di collegi è la Lombardia (diciassette), quelle con il numero inferiore l’Umbria, il Molise e la Basilicata (uno). La composizione dei collegi è stato spiegato ha seguito alcuni criteri, stabiliti dall'Italicum all’art. 4 c criteri che per semplificare si possono suddividere in due gruppi così riassumibili: criteri obbligatori – omogeneità quantitativa della popolazione, omogeneità economico-sociale e storico-culturale, continuità territoriale, difesa delle minoranza linguistiche; e criteri consigliati – utilizzo dei confini determinati dai territori provinciali o dai collegi uninominali della legge elettorale 536/1993, il cosiddetto “Mattarellum”. Fosse così sarebbe solo una sorta di puzzle i cui tasselli dovrebbero essere ritagliati solo per comporre un unicum, ma sul “taglio” dei singoli pezzi” si innestano gli interessi di parte. Ed ecco che il puzzle diventa un rompicapo e che in molte aree come nel Fvg, la febbre diventa alta, perchè, un gruppo, ad esempio una minoranza linguistica, può essere rinforzato aumentandone la densità all’interno di un collegio o al contrario, può essere indebolito disperdendo i suoi elettori in una molteplicità di collegi. I criteri stabiliti dalla legge 52/2015 in realtà hanno posto dei paletti mettendo in chiaro che la difesa delle minoranze linguistiche è prioritaria, facendo si che le enclave linguistico-etniche che vengono accorpate nel minor numero di collegi possibili, per questo la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia è previsto confluisca in un solo collegio, fatto contestato perchè facendo così, viene detto localmente, si snaturano le altre pecurialità dei territori. Il problema infatti nasce dal fatto che viene anche chiesta nella definizione dei collegi, l’omogeneità della popolazione e delle sue caratteristiche, ma non è chiaro cosa si debba intendere per “omogeneità delle caratteristiche”. La commissione tecnica ha individuato una serie di indicatori demografici ed economico-sociali per misurare l’omogeneità territoriale, Ma si tratta di equazioni delicate e decisamente imperfette in quanto alla fine ogni indicatore è ovviamente scelto in maniera discrezionale con il diubbio che prevalgono intererssi di parte, senza contare che la necessità di utilizzare i confini delle province e, in maniera meno esplicita ma ancora più vincolante delle regioni, pone un evidente limite al criterio dell’omogeneità in quanto è palese che territori omogenei di fatto o per cumulo di interessi siano posti a cavallo di linee di confine.