Tassi di interesse legali ai minimi termini: 0,2%

Con il decreto dell'11 dicembre 2015 il ministro dell'economia e delle finanze, Padoan ha modificato il tasso di interesse legale adeguando al rendimento dei bot e all'attuale tasso di inflazione. Dal precedente valore dello 0,5% stabilitp esattamente un anno fa, si è passati ad un ben più misero 0,2%, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Per capire quanto siano cambiati i tempi (e l'economia) è sufficente ricordare che l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” fissava al 5%o il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, conferendo al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di "modificare tale misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".

Per interessi legali, si intendono quelli previsti dalla norma del Codice Civile, all'art. 1284 (gli interessi legali sono concepiti come il frutto del godimento di una somma di danaro, ndr). La misura del tasso di interesse legale è fissata annualmente dal Ministro dell’Economia che, con proprio decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, ne modifica la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.