La nuova Isee 2015

Come promesso dal ministro del welfare, Giuliano Poletti, con gennaio è diventato operativo il nuovo  Isee, l'indicatore che misura la situazione economica del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
L'Inps provvederà al rilascio del documento dopo che il richiedente ha compilato la di­chiarazione Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) con tutte le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. In molti casi sarà sufficiente il  “modello mini”.
Il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presenta­zione della Dsu. Salvo casi par­ ticolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.
I figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
Riguardo al­l'Isee­ università,  lo studente non convivente nel nucleo familiare di origi­ne, che non risulti autonomo (residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6mila euro) è compreso nel nucleo familiare dei genitori.­
I beneficiari di prestazioni socio­sanitarie o di corsi di dottorato hanno la facoltà di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un nucleo familiare ristretto, composto da loro stessi e dal coniuge e figli se presenti.
Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/ o non autosufficienza è neces­ sario entrare in possesso della certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di di­sagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese sopportate nel 2014 per l'assistenza personale prestata da enti. Non occorre invece riportare alcun dato riguar dante i costi sostenuti per le badanti in quanto rilevato di­ rettamente dall'Inps.
Se uno dei componenti del nucleo fruisce di prestazioni socio­sanitarie residenziali a ciclo continuativo (Rsa, residenze protette e così via) si deve tenere conto dell'importo della retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Il calcolo del reddito

Al fine di valutare meglio l'effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l'esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Dalla sommatoria di tali redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
- i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
- le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
- i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
- l'importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all'anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.
Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l'intero valore della casa ma solo la parte che supera l'importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un'eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.
È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell'entità dell'inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
- 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
- 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
- 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
- spese sanitarie;
- spese per l'acquisto di cani guida;
- spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
- spese mediche e di assistenza specifica.