Legittima difesa, a “casa” vale sempre…. speriamo che non si tramuti in licenza d’uccidere

Come previsto e prevedibile l’aula del Senato ha approvato, con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un'astensione, il testo unificato, licenziato dalla Commissione Giustizia, dei disegni di legge connessi sulla legittima difesa. Il testo passa adesso all'esame della Camera. Il disegno di legge si compone di 9 articoli, i quali oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio, in una logica di inasprimento delle pene.
IN particolare i primi due articoli intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo. L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Questo articolo genera non poche perplessità nei giuristi in quanto, pur comprendendone la razio, si presta ad eccessi che potrebbero essere devastanti. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 c.p. (quarto comma), per il quale si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 c.p. al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. L’articolo 2 del disegno di legge interviene poi sull'articolo 55 c.p., aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. L’articolo 7 interviene, poi, sulla disciplina "civilistica" della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 c.c.. Il nuovo comma secondo dell’articolo 2044 c.c. specifica che, nei casi della legittima difesa domiciliare, di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
Come accennato in apertura, oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato: in particolare l'articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendone il quadro sanzionatorio. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva da due a sei anni. Il disegno di legge interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L'articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 c.p.. La disposizione modifica la cornice sanzionatoria del reato: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.