Le compagnie aeree dovranno risarcire i ritardi per guasti tecnici

Una  sentenza della Corte di Giustizia Ue stabilisce che i guasti tecnici che provocano ritardi ad un volo non si possono considerare "circostanze eccezionali" perchè la funzione di controllo tecnico spetta ai vettori. Insomma i guasti tecnici imprevisti non sono inevitabili tanto da essere considerati “circostanze eccezionali”, quindi i passeggeri hanno il diritto di chiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo. Una sentenza storica  emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea che ha condannato Klm a risarcire una passeggera olandese ma ovviamente potrà essere applicata in maniera diffusa. Secondo la sentenza, oltre all’assistenza, le compagnie aeree sono tenute anche a versare una compensazione (compresa tra 250 e 600 euro) calcolata sulla base della distanza. Nessun risarcimento è dovuto qualora il vettore sia in grado di dimostrare che le circostanze eccezionali non sarebbero potute essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. “Dinanzi a problemi tecnici che risultino dai vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo - scrive la Corte - il vettore aereo può essere sollevato dall’obbligo d’indennizzo”. Viene spiegato che la manutenzione dell’apparecchiatura di volo è compito esclusivo del vettore aereo, cui spetta la funzione di vigilanza volta ad assicurare il buon funzionamento degli aeromobili. “Di conseguenza, un problema tecnico come quello invocato nella causa non può rientrare nella nozione di ‘circostanze eccezionali’”. Resta possibile per la compagnia aerea chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi.