In vigore dal 16 luglio il regolamento sui benefici agli orfani dei crimini domestici, non solo indennizzi

Sono in vigore, dal 24 gennaio scorso, i nuovi valori di indennizzo previsti dallo Stato per le vittime di reati intenzionali violenti. Con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n.18 del 23 gennaio 2020) lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell'attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime, recepite con la firma della convenzione di Istanbul (consiglio d'Europa). I nuovi importi sono:

euro 50 mila per il reato di omicidio;
euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
euro 25 mila per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).
Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, di una ulteriore somma per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, un indennizzo solo per spese mediche e assistenziali documentate. Fra pochi giorni entra anche in vigore il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-Serie generale n.164 del 1° luglio 2020. Il regolamento rende operative una serie di norme che prevedono benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nel dare notizia della pubblicazione, il Viminale spiega che il decreto introduce misure per il sostegno del diritto allo studio, con l’erogazione di borse di studio e la frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o altre istituzioni educative - anche in base a convenzioni stipulate dal Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti - a favore di studenti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori (Its).
Il regolamento prevede inoltre iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento nel mondo lavorativo e incentivi alle assunzioni, erogando ai datori di lavoro fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi.
Previsto anche un sostegno di 300 euro mensili per ogni minorenne alle famiglie affidatarie degli orfani dei crimini domestici e - soltanto per il triennio 2018-2020 - contributi per spese mediche e assistenziali.
I benefici previsti sono cumulabili tra loro e le domande vanno trasmesse alla prefettura competente per il successivo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.
Le domande per il sostegno allo studio, per l’orientamento e formazione, per le spese medico-assistenziali e per il sostegno alle famiglie affidatarie di orfani minorenni vanno inoltrate alla prefettura territorialmente competente in base alla residenza, per il successivo inoltro al Commissario. Le domande per gli incentivi all’assunzione devono invece essere presentate all’Inps dal datore di lavoro.