È ENTRATO IN VIGORE L’ACCORDO ITALO-SVIZZERO CHE ELIMINA IL SEGRETO BANCARIO

“È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio ed è quindi entrato in vigore il protocollo che modifica la convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera del 1976 per evitare le doppie imposizioni fiscali. A questo punto i due Paesi possono scambiarsi le informazioni fiscali secondo il vigente standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda, soddisfacendo così le esigenze dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale”. È quanto ricorda oggi Marco Fedi, deputato Pd eletto all’estero, precisando che “le nuove disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni su richiesta sono applicabili per fatti avvenuti a partire dal 23 febbraio 2015, giorno in cui Svizzera e Italia avevano firmato il Protocollo”.
L'accordo, ricorda ancora il parlamentare Pd, “ha avuto un iter complesso per i numerosi punti controversi ma tuttavia ora consente alla Svizzera di uscire dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali. Il testo fa parte di un insieme di accordi tra Italia e Svizzera volti a disciplinare e regolare tutta una serie di questioni fiscali tra i due Paesi e a regolare alcune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio . Inoltre, e soprattutto, con l’entrata in vigore dell’accordo viene praticamente eliminato il sistema del segreto bancario svizzero che non potrà più essere opposto alle autorità fiscali italiane da parte delle autorità e delle banche svizzere”.
“In virtù di quanto disposto dall’accordo, - prosegue Fedi – le autorità dei due Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le informazioni fiscali quando esse sono effettivamente rilevanti per l’applicazione delle normativa nazionale relativa a tutte le imposte. Purtuttavia tali informazioni sono tutelate sotto i profili della privacy secondo la legislazioni nazionali e sono perciò comunicate solo alle autorità che si occupano dei controlli fiscali e rivelate sono nel corso di una eventuale procedura giudiziaria. In generale, - conclude – lo scambio di informazioni fiscali ha lo scopo di garantire la trasparenza, vietando però agli stati contraenti di: “Intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile””.