Il “biotestamento” è legge. Il Senato ha approvato a larga maggioranza. L’Italia diventa più civile

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge sul testamento biologico. Certo questo sussulto positivo non riscatta una legislatura non certo brillante se non altro perchè, come è noto, frutto di elezioni basate su una legge non costituzionale. Comunque il voto sul biotestamento, avvenuto in maniera trasversale dimostra che quando si torna a dare centralità al parlamento questo è in grado di esprimere anche il meglio. Hanno votato a favore 180 senatori, 71 i contrari, 6 si sono astenuti. Insomma una volta tanto ha retto l'asse tra il Pd, Liberi e Uguali e il Movimento 5 Stelle da sempre favorevole al provvedimento, Forza Italia contraria formalmente ha lasciato libertà di coscienza, mentre è rimasto compatto il fronte del no, con Lega e centristi in prima fila. Il Senato aveva ultimato ieri in Commissione l'esame della proposta di legge sul testamento biologico, approvando - senza modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera lo scorso 21 marzo - gli otto articoli che compongono il provvedimento. I diversi voti a scrutinio segreto proposti, che avrebbero potuto modificare la legge affossandola sono stati respinti con una maggioranza che è andata oscillando dai 144 agli oltre 160 consensi. Molto critica Forza Italia, che però poi ha lasciato libertà di coscienza ai propri senatori, che con Maria Rizzotti attacca: "Sappiamo perfettamente che togliere nutrizione e idratazione porta la persona a morte certa. Quindi, perché non dire che questa è una forma velata di eutanasia?
Elena Cattaneo del Pd, firmataria nei mesi passati di un appello per l'approvazione del biotestamento insieme ai suoi colleghi senatori a vita Monti, Rubbia e Piano, parla invece di: "una legge che rafforza i diritti fondamentali di tutti, quell'incomprimibile bisogno di libertà che esprimiamo nell'autodeterminazione delle scelte di fine vita". Soddisfazione dall'Associazione Luca Coscioni che è in Piazza Montecitorio con tutti i protagonisti della decennale campagna per le scelte di fine vita. Insieme a Marco Cappato (tesoriere ALC), ricordiamo Mina Welby (co-presidente ALC e moglie di Piergiorgio Welby) e Rodolfo Coscioni (cons. generale ALC e papà di Luca Coscioni), e gli attivisti per la libertà di scelta che hanno seguito in diretta i lavori del Senato. L'Associazione - la più attiva sostenitrice della legge sul BioTestamento - aveva consegnato al Presidente del Senato Grasso il 5 dicembre scorso 27mila firme raccolte in calce all’appello di Dj Fabo per un’immediata approvazione senza modifiche della legge sul biotestamento. Queste firme si vanno a sommare alle oltre 121mila raccolte sotto la più generale proposta di legge popolare depositata nel settembre 2013, alle oltre 158mila sottoscrizioni dell’appello lanciato da Mina Welby, così come all’appello dei senatori a vita e a quello dei quasi 90 sindaci italiani e 2 presidenti di regione, rappresentati di circa 15 milioni di italiani.

Ma cosa prevede il testo sul “Consenso informato”.
La legge sul Biotestamento "tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione" e dispone che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata". "E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante - si legge nel testo approvato - è il consenso informato" che è un documentato in forma scritta. "Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano" e "la volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata".
"Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso". Inoltre la legge stabilisce che il paziente "ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento". La novità rispetto al testo base, infatti, è che la nutrizione e idratazione artificiali sono ritenuti "trattamenti sanitari" perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.
Il testo della legge: "Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente".
"Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale - si legge -. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali". Inoltre, "il medico non ha obblighi professionali" e quindi può rifiutarsi di staccare la spina. In sostanza si tratta di una sorta di obiezione di coscienza indiretta.
Un passaggio delicato è quello su minori e incapaci: L'articolo 2 della legge approvata alla Camera stabilisce che il consenso informato "è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno". Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.
Il passaggio sulle cosiddette Dat (Disposizioni anticipate di trattamento): "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari". Il paziente quindi indica "una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie". Le Dat devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto.
Novità anche nella pianificazione condivisa delle cure: "Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante", il medico e l'equipe sanitaria "sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".
Come norma transitoria ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.